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T.U. 13/01/2006

Art. 9 (Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture) (art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17) Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato “sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”, con il compito di: a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere rispettate T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. nell’esecuzione del contratto; b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente codice. 2 Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 3 La istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti pubblici. 4 I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente, sempre nel rispetto del comma 2. 5 Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo. 6 Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo del servizio. Relazione all’articolo 9 In attuazione dell’art. 27 della direttiva 2004/18 e dell’art. 39, direttiva 2004/17, si è ritenuto opportuno prevedere la facoltà, per le stazioni appaltanti, di istituire un apposito sportello con compiti di informazione sulla normativa vigente in relazione all’esecuzione dei contratti pubblici. La previsione non comporta oneri aggiuntivi per i bilanci pubblici, e implica una remunerazione del servizio informativo, destinata a coprirne i costi. La possibilità di funzionamento telematico dello sportello è sancita mediante rinvio alle norme vigenti in tema di informatizzazione della pubblica amministrazione (v. d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, codice dell’amministrazione digitale). Giova ricordare che l’esperienza degli sportelli unici è alquanto diffusa in Italia (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; t.u. n. 380 del 2001).

Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) (artt. 4, 5, 6, l. n. 241 del 1990; art. 6, comma 12, l. n. 537 del 1993; art. 7, l. n. 109 del 1994; art. 7, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. 2 Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 3 In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari; f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza; g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione del contratto e dei coordinatori in T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti. 4 Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. 5 Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all’articolo 119. 6 Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 7 Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso di gara, nell’invito a presentare un’offerta. 8 Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti. Relazione all’articolo 10 L’articolo in commento riproduce l’art. 7, l. n. 109 del 1994, e lo estende ai servizi e alle forniture. Si è tenuto altresì conto dell’istituto generale del responsabile del procedimento nella l. n. 241 del 1990. Il comma 6 riproduce l’art. 7, comma 2, senza fare riferimento alla coin- cidenza tra responsabile e direttore dei lavori, regolata nell’art. 119. Il comma 9 costituisce codificazione del principio, che si desume dalla l. n. 241 del 1990, secondo cui i soggetti privati che espletano attività amministrativa si conformano ai principi della l. n. 241 del 1990, potendo tuttavia nominare anche più responsabili del procedimento per le diverse fasi.

Art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento) (artt. 16, 17,19, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 109, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2 Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 3 La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per la individuazione dei soggetti offerenti. 4 Le procedure selettive individuano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. 5 Il dirigente competente, ovvero su sua delega il responsabile del procedimento, individua in via definitiva la migliore offerta mediante l’aggiudicazione. 6 Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 7 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9. 8 L’aggiudicazione diventa efficace dopo l’esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti. Il dirigente, ovvero il responsabile del procedimento, che adotta l’aggiudicazione ne cura la immediata trasmissione agli organi di controllo. 9 Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine previsto nel bando o T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. nell’invito ad offrire, salva l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel predetto termine, ovvero l’approvazione del contratto non avviene nel termine di cui all’articolo 12, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. 10 Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 79. 11 Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori. 12 L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento. 13 Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. Relazione all’articolo 11 Si tratta di norma che in parte codifica regole contenute nella legislazione di contabilità generale dello Stato e nel d.p.r. n. 554 del 1999, e in parte codifica principi desumibili dall’elaborazione giurisprudenziale e dal diritto vivente, in ordine alle fasi delle procedure di affidamento, in tema di aggiudicazione, efficacia dell’aggiudicazione, stipulazione del contratto, forma del contratto. Il comma 10 codifica un principio comunitario: necessità di avvisare i partecipanti dell’avvenuta aggiudicazione almeno trenta giorni prima della stipulazione, per consentire le impugnazioni. Tale regola finora era dettata solo per le infrastrutture strategiche (art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002), ora è stata generalizzata nel presente articolo, e, ovviamente, tolta dall’articolo 246, che riproduce l’art. 14, d.lgs. n. 190 del 2002. Vedi anche articolo 79, co. 5, lett. a).

 

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